IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che tra l'altro istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati; Visto in particolare l'art. 78, comma 21, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la possibilita' per i centri autorizzati di assistenza fiscale di svolgere per conto degli utenti le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto l'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 4, comma 9- bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stato stabilito il termine per la trasmissione dei supporti magnetici e delle buste contenenti il mod. 730-1; Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale e' stato approvato il mod. 730 da presentare nell'anno 1993 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati; Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, con il quale sono state integrate le specifiche tecniche di cui all'allegato C al citato decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1993, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare; Considerato che devono essere stabilite le modalita' per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni mod. 730 su supporto magnetico e delle buste, contenenti il mod. 730-1 e le dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati; Decreta: Art. 1. 1. I centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, entro il termine stabilito dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 4, comma 9- bis, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, consegnano i supporti magnetici, contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 degli assistiti, e le buste, contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, al centro di servizio o, se questo non e' ancora istituito, all'ufficio distretturale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione, il centro autorizzato ha la sede legale. 2. Unitamente ai supporti magnetici vanno consegnati gli elenchi contenenti il codice fiscale o il cognome ed il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi; in caso di dichiarazione congiunta non devono essere indicati i dati del coniuge dichiarante. Gli elenchi riportano il numero totale dei suddetti soggetti dichiaranti e sono sottoscritti, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal direttore tecnico del centro autorizzato di assistenza fiscale. 3. I centri autorizzati di assistenza fiscale organizzati con strutture decentrate possono effettuare le consegne di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo al centro di servizio o, se questo non e' stato ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione ha sede la struttura decentrata del centro autorizzato.