IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 78 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413,  che  tra
l'altro  istituisce  i  centri  autorizzati di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati;
  Visto in particolare l'art. 78, comma 21,  della  citata  legge  30
dicembre  1991,  n.  413,  che  prevede  la possibilita' per i centri
autorizzati di assistenza fiscale di svolgere per conto degli  utenti
le   attivita'   sostitutive   dell'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione dei redditi;
  Visto  l'art.  15,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  settembre  1992,  n. 395, come modificato dall'art. 4,
comma 9- bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.  16,  convertito,
con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e'
stato stabilito il termine per la trasmissione dei supporti magnetici
e delle buste contenenti il mod. 730-1;
  Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze  15
dicembre  1992,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297  del  18  dicembre  1992,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  mod.  730  da  presentare  nell'anno 1993 da parte dei
lavoratori  dipendenti   e   pensionati   che   intendono   avvalersi
dell'assistenza  fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale
per lavoratori dipendenti e pensionati;
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  5  gennaio  1993,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, con il
quale sono state integrate le specifiche tecniche di cui all'allegato
C al citato decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992;
  Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro delle  finanze  5
febbraio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 31 dell'8
febbraio 1993,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello  di
dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli
effetti  delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta  comunale  sugli
immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare;
  Considerato che devono essere stabilite le  modalita'  per  l'invio
all'Amministrazione  finanziaria  delle  dichiarazioni  mod.  730  su
supporto magnetico e delle buste,  contenenti  il  mod.  730-1  e  le
dichiarazioni  dei  terreni  e  dei  fabbricati,  da parte dei centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti   e
pensionati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  per lavoratori
dipendenti e pensionati, entro il  termine  stabilito  dall'art.  15,
comma  5,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 settembre
1992, n. 395, come modificato dall'art. 4, comma 9- bis, del decreto-
legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  24  marzo  1993,  n.  75,  consegnano  i  supporti  magnetici,
contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 degli  assistiti,  e
le  buste,  contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e
dei fabbricati, al centro di servizio o,  se  questo  non  e'  ancora
istituito,   all'ufficio  distretturale  delle  imposte  dirette  del
capoluogo   di   provincia,   nella  cui  circoscrizione,  il  centro
autorizzato ha la sede legale.
  2. Unitamente ai supporti magnetici vanno  consegnati  gli  elenchi
contenenti  il  codice  fiscale  o il cognome ed il nome dei soggetti
dichiaranti registrati nei supporti stessi; in caso di  dichiarazione
congiunta  non devono essere indicati i dati del coniuge dichiarante.
Gli  elenchi  riportano  il  numero  totale  dei  suddetti   soggetti
dichiaranti   e   sono   sottoscritti,   anche  mediante  sistemi  di
elaborazione automatica, dal direttore tecnico del centro autorizzato
di assistenza fiscale.
  3. I centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  organizzati  con
strutture decentrate possono effettuare le consegne di cui ai commi 1
e  2  del presente articolo al centro di servizio o, se questo non e'
stato  ancora  istituito,  all'ufficio  distrettuale  delle   imposte
dirette  del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione ha sede
la struttura decentrata del centro autorizzato.